Art. 8.

      1. Al numero 4) del secondo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, le parole: «a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata» sono sostituite dalle seguenti: «a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547 entro dieci giorni all'ufficiale giudiziario del suo luogo di residenza, il quale la raccoglie con apposito verbale, da rilasciare in copia al creditore che gliene faccia richiesta».
      2. Al primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile, le parole: «a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente» sono sostituite dalle seguenti: «resa all'ufficiale giudiziario del suo luogo di residenza».

 

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